Art. 1. Denominazione e sede
È
costituita l’associazione denominata “HELP RAJA AMPAT FAMILY”
Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale, in seguito chiamata
per brevità “associazione”. L’associazione è apartitica, apolitica e aconfessionale, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro. L’associazione è disciplinata dagli art. 36 e segg. del codice civile nonché del presente statuto. Ai
sensi e per gli effetti di cui agli artt. 10 e seguenti del d.lgs. 4
dicembre 1997, n. 460 l’associazione assume nella propria denominazione
la qualificazione di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale che
ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene
inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.
L’associazione ha sede in Genova, viale Brigate Partigiane, 10/4.
Art. 2. Scopi
L’associazione
opera nel settore dell’assistenza sociale per il perseguimento, in via
esclusiva, di finalità di solidarietà sociale ed ha per scopo:l’assistenza
socio sanitaria, l’istruzione e la beneficienza in genere in favore dei
bambini e delle famiglie dei bambini dell’arcipelago di Raja Ampat in
West Papua (Indonesia). Non potrà
compiere attività diverse da quelle istituzionali suddette ad eccezione
delle attività direttamente connesse e nel rispetto delle condizione e
dei limiti di cui all’art. 10, comma 5 del d.lgs. 4 dicembre 1997, n.
460 (segue eventuale elenco delle attività). Le
modalità di funzionamento, la disciplina del personale, l’erogazione
dei servizi, la gestione e l’accesso alle strutture dell’ente saranno
disciplinati da un regolamento di amministrazione che sarà approvato da
parte dell’Assemblea dei soci.
Art. 3. Soci
Sono
soci dell’Associazione le persone fisiche che, condividendone gli scopi
e le finalità, chiedono di farne parte, a mezzo di idonea richiesta
scritta indirizzata al Consiglio direttivo, a fronte del versamento
della quota sociale. I soci
hanno il dovere di osservare il presente statuto, le deliberazioni
assunte dall’Assemblea generale e le direttive impartite dal Consiglio
direttivo. I soci maggiorenni
hanno diritto di voto nell’Assemblea generale sia ordinaria che
straordinaria e possono essere eletti alle cariche sociali; ogni
associato, in sede di Assemblea, può farsi delegare da altro socio; ogni
socio può essere portatore di non più di una delega. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell’associazione.
Art. 4. Criteri di ammissione e di esclusione dei soci ordinari
L’ammissione
dei soci ordinari decorre dalla data della deliberazione del Consiglio
direttivo che esamina le domande degli aspiranti soci; l’esame
dell’istanza e la conseguente deliberazione deve avvenire nel corso
della prima seduta successiva alla data di presentazione. Alla deliberandone assunta in senso positivo fa seguito l’iscrizione nel registro dei soci.
I soci cessano di appartenere all’associazione:
- per dimissioni volontarie;
- per decesso;
- per esclusione;
Contro
il diniego all’iscrizione tra i soci è ammesso ricorso all’Assemblea
dei soci che decide sull’argomento nella prima riunione convocata. Il
regolamento di amministrazione disciplina i casi di esclusione e le
modalità di assunzione della deliberazione di esclusione da parte del
Consiglio direttivo nonché la conseguente comunicazione all’interessato.
Art. 5. Diritti e doveri dei soci
I
soci ordinari sono tenuti al versamento di una quota associativa
annuale; i soci possono, inoltre, essere chiamati a contribuire alle
spese annuali dell’associazione con un contributo in denaro. La
quota associativa è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in
caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di aderente e non
è soggetta a rivalutazione.
Ogni socio ha il diritto:
- di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento del contributo) e di votare direttamente o per delega;
- di conoscere i programmi con i quali l’associazione intende attuare gli scopi sociali;
- di partecipare alle attività promosse dall’associazione;
- di usufruire di tutti i servizi dell’associazione;
- di dare le dimissioni in qualsiasi momento.
Ogni socio è obbligato:
- ad osservare le norme del presente statuto, del regolamento nonché le deliberazioni adottate dagli organi di amministrazione;
- a versare il contributo stabilito dall’Assemblea;
- a svolgere le attività preventivamente concordate;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell’associazione.
Tutti
i soci maggiorenni ed in regola con il pagamento delle quote
associative hanno diritto all’elettorato attivo e passivo per il rinnovo
delle cariche sociali. In sede di Assemblea ogni socio ha diritto ad un voto e può essere portatore di una sola delega. Tutti i soci hanno pari diritti e doveri.
Art. 6. Patrimonio e mezzi finanziari
Il
patrimonio dell’associazione è costituito dai beni mobili ed immobili
conferiti all’atto della costituzione ed in esso risultanti.
Il patrimonio potrà essere incrementato con:
- acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti all’associazione a titolo di incremento del patrimonio;
- lasciti e donazioni con destinazione vincolata.
È comunque fatto salvo l’obbligo di provvedere alla conservazione ed al mantenimento del patrimonio.
L’associazione persegue i propri scopi mediante l’utilizzo di:
a) quote associative ordinarie e straordinarie;
b) rendite patrimoniali;
c) contributi di persone fisiche e di persone giuridiche sia pubbliche che private;
d) proventi, lasciti e donazioni non destinati ad incrementare il patrimonio;
e) attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
f) finanziamenti ed ogni altro tipo di entrate.
Le
elargizioni liberali in denaro, le donazioni e i lasciti, sono
accettate dall’assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in
armonia con le finalità statutarie dell’organizzazione. Gli
utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la
realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse
direttamente connesse.
Art. 7. Bilancio
L’anno sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il
Consiglio direttivo predispone il rendiconto economico che deve essere
approvato dall’Assemblea dei soci entro il 30 aprile di ogni anno. Il
rendiconto predisposto dal Consiglio direttivo deve essere depositato
presso la sede dell’Associazione entro 15 giorni precedenti la seduta
dell’Assemblea per poter essere consultato da ogni associato. È
vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta, di utili
ed avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la
vita dell’organizzazione, salvo che nei casi imposti o consentiti dalla
legge e comunque nel rispetto dell’art. 10, comma 6 del d.lgs. 4
dicembre 1997, n. 460. Il
rendiconto deve rappresentare in modo chiaro la situazione economica,
contabile, patrimoniale e finanziaria dell’Associazione.
Art. 8. Organi
Sono organi dell’Istituzione:
- Il Presidente;
- Il Consiglio direttivo;
- L’Assemblea generale dei soci.
Gli incarichi degli organi sopra descritti sono gratuiti. Possono
inoltre essere costituiti, secondo le modalità previste nel regolamento
di amministrazione dell’associazione, i seguenti organi di controllo e
di garanzia:
- il Collegio dei sindaci;
- il Collegio dei garanti.
Art. 9. Assemblea dei soci
L’Assemblea
dei soci è costituita da tutti i soci in regola con i pagamenti delle
quote sociali come determinate dal Consiglio direttivo. L’Assemblea
dei soci è l’organo deliberante principale dell’Associazione ed è
costituita da tutti i soci in regola con il pagamento delle quote
associative conformemente a quanto previsto nel regolamento di
amministrazione. L’Assemblea dei
soci costituisce luogo di confronto atto ad assicurare la corretta
gestione dell’Associazione attraverso la partecipazione di tutti i soci
ognuno dei quali ha diritto ad un voto qualunque sia il valore della
quota. L’Assemblea è convocata
dal Presidente dell’Associazione, secondo le modalità previste nel
regolamento di amministrazione, almeno una volta all’anno in via
ordinaria ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta
dal Consiglio direttivo o da almeno un decimo degli associati. La
convocazione dell’Assemblea viene effettuata mediante comunicazione
agli interessati effettuata secondo le modalità previste nel regolamento
di amministrazione. In prima
convocazione l’assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza
dei soci, in seconda convocazione l’Assemblea è valida qualunque sia il
numero dei presenti. L’Assemblea in prima e in seconda convocazione delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Delle
decisioni assembleari deve essere data pubblicità ai soci mediante
affissione all’albo della sede del relativo verbale secondo i tempi ed i
modi stabiliti nel regolamento di amministrazione.
L’Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
- eleggere i membri del Consiglio direttivo;
- approvare il regolamento di amministrazione;
- approvare il rendiconto economico, contabile, finanziario e patrimoniale di fine esercizio;
- approvare l’importo annuale delle quote associative;
- determinare annualmente le linee di sviluppo delle attività dell’Associazione;
- approvare la relazione annuale sulle attività;
- approvare i verbali delle proprie sedute;
- eleggere il Collegio dei sindaci se previsto;
- eleggere il Collegio dei garanti, se previsto.
L’assemblea
straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e sull’eventuale
scioglimento dell’associazione. L’Assemblea è presieduta dal Presidente
dell’Associazione che è coadiuvato da un segretario eletto dai presenti
all’apertura di ogni seduta dell’Assemblea; il segretario dovrà
coadiuvare il Presidente nella gestione dell’Assemblea e redigere il
verbale della seduta. Il verbale
della seduta è sottoscritto dal Presidente e dal segretario ed approvato
dall’Assemblea secondo le modalità stabilite nel regolamento di
amministrazione. Il verbale deve essere trascritto nel Libro delle adunanze e delle delibere dell’Assemblea dei soci.
Art. 10. Consiglio direttivo
Il Consiglio direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione. Il
Consiglio direttivo è composto da tre a nove membri, eletti
dall’Assemblea fra i propri componenti; nel regolamento di
amministrazione sono indicati i tempi e le modalità in relazione ai
quali l’assemblea dell’Associazione stabilisce il numero dei componenti
del Consiglio direttivo. I Componenti del Consiglio direttivo durano in carica 3 anni a decorrere dalla data di insediamento dell’organo. Al
Consiglio direttivo sono attribuiti i poteri di ordinaria e
straordinaria amministrazione necessari al perseguimento delle finalità
istituzionali dell’Associazione ed all’attuazione delle deliberazioni
dell’Assemblea dei soci.
Compete al Consiglio direttivo:
- predisporre gli atti da sottoporre all’assemblea e seguire l’ordinaria amministrazione;
- elaborare il rendiconto economico, contabile, finanziario e patrimoniale di fine esercizio;
- elaborare il programma di attività da realizzare.
I membri del consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente.
I
componenti del Consiglio direttivo restano in carica fino alla data di
naturale scadenza dell’organo di amministrazione; entro tale data deve
essere predisposta ed effettuata la ricostituzione del Consiglio
direttivo mediante convocazione dell’Assemblea generale dei soci e
conseguente elezione dei componenti il nuovo organo di amministrazione. La
convocazione dell’Assemblea e le modalità di elezione dei nuovi
amministratori sono stabilite nel regolamento di amministrazione. In
caso di dimissioni o di cessazione dalla carica di uno dei componenti
il Consiglio direttivo, si provvede alla relativa sostituzione facendo
ricorso al primo dei candidati alla carica di Consigliere risultato non
eletto; ove non fosse possibile far ricorso ai candidati non eletti si
provvederà alla sostituzione con una nuova elezione da parte
dell’Assemblea dei soci. I consiglieri nominati in surroga restano comunque in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio direttivo. Le
dimissioni o la decadenza della maggioranza dei componenti l’organo di
amministrazione comportano in ogni caso la decadenza dell’intero
collegio. Il Consiglio direttivo
si raduna per l’approvazione del rendiconto economico annuale; si raduna
inoltre ogni qualvolta lo richieda il bisogno o l’urgenza sia per
iniziativa del Presidente sia per richiesta scritta e motivata di almeno
un terzo (1/3) dei consiglieri; la richiesta dei consiglieri deve
essere indirizzata al Presidente dell’Associazione che provvede alla
convocazione del Consiglio direttivo entro i termini e con le modalità
stabilite nel regolamento di amministrazione. Le
adunanze sono indette con invito scritto, firmato dal Presidente e
contenente l’ordine del giorno con gli argomenti da trattare, da
recapitarsi al domicilio degli interessati almeno tre giorni prima delle
sedute ordinarie e almeno 24 ore prima delle sedute straordinarie. Sono
valide le comunicazioni fatte per telegramma, via e-mail, con fax. Il Consiglio direttivo è validamente riunito quando è presente la maggioranza assoluta dei suoi componenti. In
caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per
accettazione unanime, il Consiglio direttivo può decidere la trattazione
di argomenti non iscritti all’ordine del giorno. Di ogni riunione deve essere redatto verbale da trascrivere nel Libro delle adunanze e delle delibere del Consiglio direttivo. Il
Consiglio direttivo delibera validamente con l’intervento della metà
più uno dei membri che lo compongono e con il voto favorevole della
maggioranza degli intervenuti; le votazioni si svolgono a voto palese
per appello nominale salvo quelle attinenti a persone fisiche, le
votazioni relative a persone fisiche hanno sempre luogo a voto segreto. Il segretario dell’Associazione provvede alla stesura del verbale dell’adunanza. Il verbale dell’adunanza è firmato da tutti coloro che vi sono intervenuti. Il
Consiglio direttivo può delegare parte delle proprie competenze ad uno o
più dei propri componenti per la gestione di affari correnti afferenti
all’amministrazione dell’Associazione.
Art. 11. Presidente
Il
Presidente viene eletto dal Consiglio direttivo, nella seduta di
insediamento e a scrutinio segreto a maggioranza di voti dei presenti,
tra i membri del Consiglio direttivo medesimo. Nella stessa seduta di insediamento e con le stesse modalità viene eletto il Vice Presidente dell’Ente. La seduta di insediamento è presieduta dal Consigliere più anziano di età. Il Presidente dura in carica 3 anni. Il
Presidente convoca e presiede il Consiglio direttivo e l’Assemblea dei
soci, sottoscrive gli atti di amministrazione e la corrispondenza
dell’Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e
postali e procedere agli incassi previa deliberazione favorevole del
Consiglio direttivo. Il Presidente del Consiglio direttivo ha la rappresentanza legale dell’associazione di fronte a terzi ed in giudizio.
Spetta al Presidente:
a) determinare l’ordine del giorno delle sedute del Consiglio direttivo e dell’Assemblea dei soci;
b) convocare e presiedere le adunanze del Consiglio direttivo;
c) curare l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo;
d) convocare e presiedere l’Assemblea dei soci;
e) sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali dell’Associazione;
f) esercitare la sorveglianza sull’andamento morale ed economico dell’istituto;
g)
assumere, nei casi d’urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva
convocazione del Consiglio direttivo, i provvedimenti indifferibili ed
indispensabili al corretto funzionamento dell’ente sottoponendo gli
stessi alla ratifica del Consiglio direttivo medesimo. In caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente, ne farà le veci il Vice Presidente.
Art. 12. Collegio dei sindaci
L’assemblea
può eleggere un Collegio dei sindaci composto da tre soci eletti
dall’Assemblea al di fuori dei componenti del Consiglio direttivo. I sindaci durano in carica 3 anni a decorrere dalla loro nomina. Il
Collegio dei sindaci ha il compito di verificare periodicamente la
regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita
relazione da allegare al bilancio consuntivo. Per
l’assolvimento del proprio mandato i sindaci hanno libero accesso alla
documentazione contabile e d amministrativa dell’associazione. Le
modalità di nomina dei sindaci ed il funzionamento del collegio sono
disciplinate dal regolamento di amministrazione dell’Associazione. L’incarico di sindaco è gratuito fatta eccezione per le spese direttamente sostenute per l’assolvimento dell’incarico.
Art. 13. Collegio dei garanti
L’Assemblea può eleggere un Collegio dei garanti composto da tre soci eletti in assemblea. I componenti del Collegio durano in carica 3 anni a decorrere dalla loro nomina. Il
Collegio ha il compito di dirimere le controversie tra singoli soci e
tra soci ed Associazione; il Collegio delibera con scrutinio palese
previa audizione in contraddittorio tra le parti. Le deliberazioni del Collegio sono scritte e motivate.
Art. 14. Modifica statuto e scioglimento dell’associazione
Le
proposte di modifica allo statuto possono essere presentate
all’Assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo dei soci. Le
relative deliberazioni sono approvate dall’Assemblea straordinaria con
la presenza di almeno tre quarti dei soci e il voto favorevole della
maggioranza dei presenti. Lo
scioglimento e quindi la liquidazione dell’associazione può essere
proposto dal Consiglio direttivo e approvato, con il voto favorevole di
almeno tre quarti dei soci, dall’Assemblea straordinaria dei soci
convocata con specifico ordine del giorno. Il
patrimonio residuo dell’ente deve essere devoluto ad altra
organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica
utilità sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma
190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 salvo diversa destinazione
imposta dalla legge. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.
Art. 15. Norme generali
Per
quanto non contemplato nel vigente statuto si osservano le norme
previste dal codice civile e dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.
460.
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